(massima n. 1)
Il contratto stipulato dalla P.A. per il reperimento di immobili da adibire alla propria attivitą istituzionale (nella specie, la ASL con riguardo a locali da destinare a distretto socio sanitario territoriale) rientra nella fattispecie tipica della locazione e non č riconducibile ai "contratti di fornitura" di cose delle P.A., poiché la "res" locata rimane nel patrimonio del proprietario locatore e la causa del contratto, rappresentata dal godimento della cosa per un tempo determinato dietro il pagamento di un canone, non č riconducibile alla fornitura di servizi attesa l'assenza di una prestazione di attivitą del proprietario in favore del destinatario. Ne consegue che ogni controversia attinente a tale contratto, anche nella fase precontrattuale, concerne diritti soggettivi e, per questo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.