(massima n. 1)
La questione relativa all'attribuzione al giudice ordinario penale o civile della "potestas iudicandi" su di una determinata controversia non pone un problema di riparto di giurisdizione, cioè di delimitazione della giurisdizione ordinaria nei confronti di quella amministrativa o speciale, ma investe la suddivisione delle competenze tra diversi giudici ugualmente esercitanti la giurisdizione ordinaria. (Così statuendo, la S.C. ha dichiarato inammissibile, ove qualificato come regolamento di giurisdizione, il ricorso proposto avverso alcune ordinanze cautelari, con cui l'adito giudice civile aveva ritenuto inammissibili le domande, con le quali l'istante aveva invocato l'adozione di provvedimenti necessari a consentirgli di difendersi personalmente in un giudizio penale pendente a suo carico, dopo che analoga pretesa era stata disattesa dal giudice di quest'ultimo).