(massima n. 1)
Quando l'obbligazione dedotta in giudizio abbia ad oggetto il compenso dovuto ad un avvocato, per determinare il "forum contractus" ex art. 20 c.p.c. deve farsi riferimento, a norma dell'art. 1326 c.c., al luogo in cui č stato sottoscritto il mandato alle liti, avendo in esso il cliente avuto notizia certa dell'accettazione della sua proposta da parte dell'avvocato, che firma il mandato per autentica, mentre, qualora il mandato sia privo dell'indicazione del luogo di rilascio, deve darsi rilievo al luogo di sottoscrizione dell'atto di citazione, a margine del quale il mandato stesso si trovi.