(massima n. 1)
Al fine di determinare l'ambito della giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 6, n. 1, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con legge 21 giugno 1971, n. 804), rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il "petitum" sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della "causa petendi", sicché, ove sia invocata l'applicazione dell'art. 2112 cod. civ., non può prescindersi dalla connessione esistente fra le posizioni del cedente e del cessionario.