(massima n. 1)
La controversia vertente tra un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto e dei soggetti privati, inerente alla restituzione di beni immobili situati nel territorio italiano, ha carattere civile patrimoniale e non confessionale poiché non riguarda la materia ecclesiastica - unico ambito nel quale lo Stato riconosce la giurisdizione della Chiesa cattolica ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, reso esecutivo con la legge di autorizzazione alla ratifica del 25 marzo 1985, n. 121 - giacché non investe l'esercizio della potestà spirituale, né di quella disciplinare nei confronti degli appartenenti alla confessione religiosa, sicché resta devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.