(massima n. 1)
Ai fini della validitā dell'offerta reale ex art. 1208 cod. civ., č necessario che essa corrisponda alla totalitā della somma o delle cose dovute, sicché l'accettazione di un'offerta inferiore, ove non accompagnata da una quietanza a saldo o da particolari elementi di fatto che evidenzino una volontā abdicativa del percipiente, comporta una liberazione soltanto parziale del debitore, allo stesso modo di qualunque pagamento non integrale.