(massima n. 1)
Lo stato di insolvenza che rileva, ai sensi dell'art. 1186 c.c., ai fini della decadenza del debitore dal beneficio del termine non richiede una situazione di definitivo dissesto, ma soltanto il verificarsi di uno squilibrio nella capacitą di fare fronte alle obbligazioni ; tale accertamento ha natura di apprezzamento di fatto ed incorre nel vizio di insufficiente motivazione il giudice di merito che si limiti, sul punto, ad evidenziare una generica difficoltą di un'impresa commerciale ad agire sul mercato.