(massima n. 1)
La diligenza esigibile dalla P.A. nel compimento dei propri atti, ivi compresa l'adozione di provvedimenti amministrativi, va valutata col criterio dettato dagli artt. 1176, comma 2, c.c., applicabile anche alle ipotesi di responsabilitą extracontrattuale, che, riferito all'amministrazione pubblica, richiede un comportamento rispettoso della legge, efficiente e tempestivo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione con cui la corte di merito aveva escluso la responsabilitą di un'amministrazione comunale per avere, da un lato, adottato provvedimenti di decadenza ed annullamento di una concessione edilizia sul presupposto della loro contrarietą al piano regolatore, in realtą mai entrato in vigore, attendendo, peraltro, pił di due anni per pervenire a tale determinazione, nonché, dall'altro, per avere dichiarato la decadenza dalla concessione per l'inerzia del titolare ex art. 4 della l. n.10 del 1977, nonostante la mancata ultimazione dei lavori fosse stata causata dall'amministrazione stessa, in forza dei provvedimenti suddetti, poi annullati dal giudice amministrativo).