(massima n. 1)
La responsabilitā del difensore non č attenuata nel caso in cui il cliente abbia tenuto dei comportamenti su consiglio o comunque con l'assistenza del difensore medesimo, ove si tratti di comportamenti la cui illiceitā non sia di immediata evidenza per un soggetto non esperto in materie giuridiche: č, infatti, compito del difensore indirizzare le scelte del cliente in senso conforme alla legge, se dal caso astenendosi dalla difesa ove gli siano richiesti comportamenti non ortodossi. (In ossequio a tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso di un avvocato, il quale era stato condannato per i danni subiti da un Comune per essere stato egli nominato arbitro in relazione ad una vertenza per la quale aveva in precedenza svolto attivitā difensiva in favore del Comune stesso, ritenendo la Corte irrilevante che il Comune fosse a conoscenza di tale circostanza al momento della sua nomina ad arbitro).