(massima n. 1)
Il notaio che, chiamato a stipulare un contratto di compravendita immobiliare, ometta di accertarsi dell'esistenza di iscrizioni ipotecarie pregiudizievoli sull'immobile, risponde del danno patito dall'acquirente, essendo comunque tenuto all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata di cui all'art. 1176, comma secondo, c.c., a nulla rilevando se sia configurabile anche una responsabilitą del venditore che abbia garantito la libertą del bene da ipoteca, vincoli o pesi di altra natura.