(massima n. 1)
In tema di responsabilità medico-chirurgica, allorché la consulenza tecnica d'ufficio - che pure di norma presenta in tale ambito natura "percipiente" - formuli una valutazione, sull'efficienza eziologica della condotta della struttura sanitaria rispetto all'evento di danno come "meno probabile che non", tale esito è correttamente ignorato dal giudice, atteso che, in applicazione del criterio della regolarità causale e della certezza probabilistica, l'affermazione della riferibilità causale del danno all'ipotetico responsabile presuppone, all'opposto, una valutazione nei termini di "più probabile che non".