(massima n. 1)
Il delitto di cui all'art. 600 bis c.p. sussiste anche nel caso il cui l'autore del reato abbia indotto soggetti minorenni ad avere rapporti retribuiti non già con una pluralità indiscriminata di persone, ma solo con l'agente stesso; infatti l'interesse protetto dalla fattispecie — a differenza di quello tutelato nella legge n. 75 del 1958 in materia di sfruttamento della prostituzione — è il libero sviluppo psicofisico del minore, il quale può essere messo a repentaglio da qualsiasi tipo di mercificazione del suo corpo. Per tale ragione il legislatore ha previsto in riferimento alla prostituzione minorile, nei commi secondo e terzo della citata disposizione, la punibilità del «cliente» per la quale è sufficiente che il minore abbia ricevuto denaro od altra utilità economica in cambio di prestazioni di tipo sessuale. (Nel caso di specie, si trattava di un soggetto che, dopo avere svolto un'attività di convincimento volta a superare le inibizioni morali e ad influire sulle determinazione di minori di anni quattordici per indurli al meretricio, aveva avuto con gli stessi rapporti sessuali a pagamento).