(massima n. 1)
In tema di reati contro la prostituzione minorile, ove il tentativo di indurre un minore a prostituirsi sia commesso mediante conversazioni telefoniche, la competenza per territorio spetta al giudice del luogo ove si trovava il minore all'atto di ricevere le telefonate e non a quello del luogo da cui le stesse provengono, ciò in quanto l'attività persuasiva diretta a vincere la resistenza della vittima si realizza nel momento in cui il minore ha ricevuto le telefonate e nel luogo in cui si trovava al momento della ricezione.