(massima n. 1)
Il delitto di cui all'art. 600 bis c.p., introdotto dall'art. 2 della legge 3 agosto 1998 n. 269, in adesione ai principi contenuti nella Convenzione sui diritti del fanciullo, č diretto a proteggere l'integritā e la libertā fisica e psichica del minore ed ha pertanto natura autonoma, attesa la sua diversa oggettivitā giuridica rispetto ad analoghe fattispecie criminose in materia di prostituzione di soggetti adulti, contemplate nella legge 20 febbraio 1958 n. 75, la quale mira a tutelare soltanto il buon costume e la pubblica moralitā; tale affermazione trova conferma anche nell'intera venuta abrogazione dell'aggravante prevista dall'art. 4, n. 2, della suddetta legge per i fatti commessi in danno di minori.