(massima n. 1)
Il reato di induzione alla prostituzione minorile č configurabile anche nel caso in cui il minore sia un soggetto non iniziato né dedito alla vendita del proprio corpo, in quanto č sufficiente che l'agente ponga in essere una condotta idonea a vincere le resistenze di ordine morale che trattengono la vittima dal prostituirsi al fine di una qualsiasi attivitā economica. (In motivazione la Corte ha precisato che la semplice dazione di denaro č sufficiente a persuadere un minore a consentire agli atti sessuali).