(massima n. 1)
Il delitto di sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-bis, comma primo, c.p.), che richiede la consapevole partecipazione, anche occasionale, ai guadagni che il minore si procura con il commercio del proprio corpo, non č un reato abituale, in quanto anche il singolo episodio di percezione del denaro o di altra utilitā č idoneo ad integrarne gli estremi. (Fattispecie nella quale la Corte ha disatteso la tesi difensiva tendente ad escludere la configurabilitā del tentativo, in quanto incompatibile con lo sfruttamento, in base all'assunto, erroneo, che tale delitto richiederebbe la reiterazione delle condotte).