(massima n. 1)
Integra il reato di induzione alla prostituzione minorile (art. 600 bis, comma primo, c.p.) qualsiasi condotta idonea ad influire sul processo volitivo della vittima, determinandola a compiere atti sessuali, sia con il reo che con altri, in cambio di denaro o di altra utilitą. (In motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, ove il reo non solleciti, incoraggi o blandisca il minore, la condotta, essendo neutra rispetto alla determinazione della pur immatura volontą di quest'ultimo di assentire al compimento di atti sessuali, ricade nella fattispecie meno grave del comma secondo).