(massima n. 1)
Integra il reato di induzione alla prostituzione minorile di cui all'art. 600 bis, comma primo, c.p., la condotta di chi determina, persuade o convince il soggetto passivo a concedere il proprio corpo per pratiche sessuali da tenersi anche con un solo soggetto, purché diverso dall'induttore. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile L'art. 600 bis, comma primo, c.p. nella condotta di due indagati che avevano autonomamente organizzato incontri destinati a soddisfare gli istinti sessuali anche di colui che non aveva preso accordi preventivi con le ragazze minorenni).