(massima n. 1)
Ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 600, comma terzo, cod. pen., è necessario che il colpevole sia a conoscenza della minore età della persona offesa, in quanto non è applicabile al delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù né l'art. 609 sexies cod. pen. né l'art. 47 cod. pen., trattandosi di fatto non previsto dalla legge come delitto colposo.