(massima n. 1)
Č ammissibile il concorso formale tra i reati di riduzione in schiavitł (art. 600 c.p.) e di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione (artt. 3 e 4 legge n. 75 del 1958), nel caso in cui una cittadina straniera sia costretta, dopo essere stata venduta, a riscattare la propria libertą con i proventi dell'attivitą di meretricio cui venga indotta con violenza e maltrattamenti, laddove l'obbligo di pagare un prezzo per riscattare la condizione nativa di libertą acquista carattere determinato e tassativo e si configura come il quid pluris caratterizzante il reato di riduzione in «condizione analoga» alla schiavitł.