(massima n. 1)
La condizione analoga alla schiavitù di cui agli artt. 600 e 602 c.p. non si identifica necessariamente con una situazione di diritto, e cioè normativamente prevista, bensì anche con qualunque situazione di fatto con cui la condotta dell'agente abbia per effetto la riduzione della persona offesa nella condizione materiale dello schiavo, e cioè nella sua soggezione esclusiva ad un altrui potere di disposizione, analogo a quello che viene riconosciuto al padrone sullo schiavo negli ordinamenti in cui la schiavitù sia ammessa. (Fattispecie relativa alla vendita di una ragazza quindicenne, seguita al suo sequestro all'estero, alla sua successiva introduzione clandestina nel territorio dello Stato e, infine, al suo pieno sfruttamento. Nell'enunciare il principio di cui in massima in relazione a tale fattispecie, la S.C. ha anche precisato che le condizioni analoghe alla schiavitù - le institutions et pratiques di cui alle convenzioni di Ginevra sulla schiavitù del 1926 e del 1956 - realizzano un'elencazione meramente esemplificativa e non tassativa).