(massima n. 1)
Gli elementi costitutivi o di tipicizzazione dei reati di schiavitù non si desumono solo da specifiche previsioni delle convenzioni di Ginevra, bensì proprio dalle nozioni che le stesse convenzioni propongono, sia di schiavitù come «istituzione», quando in un ordinamento una persona può essere oggetto di proprietà, che di condizione analoga alla schiavitù quale «pratica» sociale, per via della replica di fatto della schiavitù in una qualsiasi comunità. Pertanto, con la locuzione «condizione analoga alla schiavitù», gli artt. 600 ss. c.p. identificano un elemento costitutivo della fattispecie, riferendosi non solo alle pratiche elencate nella convenzione supplementare del 1956, ma alla condizione della persona quale oggetto di possesso altrui e cioè del potere di disporne e di trarne qualsiasi utilità, in quanto le è disconosciuta soggettività e conseguente capacità di libera determinazione nella comunità in cui il fatto si verifica.