(massima n. 1)
La nozione di «condizione analoga alla schiavitł» contenuta nella previgente disposizione di cui all'art. 600 c.p., richiama la particolare situazione di fatto di una persona, che venga ridotta in una condizione simile a quella di una res posseduta da altri; tale situazione si verifica quando la vittima, subendo violenza e pressioni psicologiche, sia posta in condizioni afflittive e di costringimento tali da eccedere gli effetti della mera condotta di induzione alla prostituzione mediante violenza e da comprimerne significativamente la libertą personale, attraverso la privazione della capacitą di determinarsi autonomamente. (Nel caso di specie, la vittima era stata sottoposta ad un continuo controllo visivo e telefonico, sia nel corso dell'attivitą di prostituzione alla quale era stata costretta, sia nel corso della restante parte della giornata, senza possibilitą di allontanarsi dai luoghi prestabiliti, nč di allacciare relazioni sociali.)