(massima n. 1)
Integra il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitł o in servitł (art. 600) c.p., la condotta di coloro che, considerandolo alla stregua di una cosa che possa essere oggetto di scambio commerciale, acquistino il minore previa corresponsione di un prezzo dai genitori e continuino a utilizzarlo, come gią i genitori, per commettere furti indicandogli le risposte da dare alla Polizia in caso di arresto e diffidandolo dal rivelare ad alcuno l'avvenuta vendita.