(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitą del delitto di riduzione in schiavitł (art. 600 c.p.) non č necessaria un'integrale negazione della libertą personale ma č sufficiente una significativa compromissione della capacitą di autodeterminazione della persona, idonea a configurare lo stato di soggezione rilevante ai fini dell'integrazione della norma incriminatrice. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilitą - in ordine al reato di cui all'art. 600 c.p. - dell' imputato, il quale aveva indotto alcuni minori a seguirlo in Italia con la prospettiva di una lecita attivitą lavorativa ed, una volta giunti a Milano, aveva loro sottratto i passaporti e li aveva percossi intimandogli di commettere furti e di consegnargli la refurtiva con minacce di morte e di mutilazioni).