(massima n. 1)
Risponde del delitto di riduzione o mantenimento in schiavitł colui che sfrutta la prostituzione della persona offesa eccedendo il normale rapporto di meretricio. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto sussistente il reato in relazione ad una condotta di cessione della prostituta da un gruppo di sfruttatori ad un altro, affermando essere elementi sintomatici della sua sussistenza la mancanza di libertą di movimento della donna assoggettata, la sua impossibilitą di comunicare con terzi, la sottrazione del passaporto e la privazione dei mezzi di sussistenza).