(massima n. 1)
La causa di non punibilità prevista dal comma primo dell'art. 599 c.p. è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito che può non esercitarlo anche se ricorrono le condizioni richieste dalla legge; invero la concessione del beneficio non costituisce un diritto soggettivo dell'interessato che può solo fare istanza perché tale potere venga esercitato, ma non censurare in cassazione un'eventuale pronuncia negativa, neanche se concorrono le condizioni richieste dalla predetta norma.