(massima n. 1)
In tema di riconoscimento dell'esimente della provocazione di cui all'art. 599 c.p., il fatto ingiusto altrui può costituire provocazione anche se diretto verso persona diversa da colui che reagisce, ma a costui legata, o verso un gruppo determinato di persone tra le quali colui che reagisce sia chiaramente incluso. Invece, dovendo trattarsi di un fatto che abbia la potenzialità di suscitare un giustificato turbamento nell'animo dell'agente, non può ammettersi una reazione ingiuriosa o diffamatoria in presenza di una offensività diffusa nei confronti di un genere del tutto indeterminato di persone.