(massima n. 1)
Ai fini dell'integrazione dell'esimente della provocazione, l'immediatezza della reazione deve essere intesa in senso relativo, avuto riguardo alla situazione concreta e alle stesse modalitą di reazione in modo da non esigere una contemporaneitą che finirebbe per limitare la sfera di applicazione dell'esimente in questione e di frustarne la ratio e tanto pił deve considerarsi il tempo necessario alla reazione quando questa assuma la forma della diffamazione; ne deriva che per l'integrazione della provocazione č sufficiente che l'azione reattiva sia condotta a termine persistendo l'accecamento dello stato d'ira provocato dal fatto ingiusto altrui e che tra l'insorgere della reazione e tale fatto sussista una reale contiguitą temporale, senza che occorra che la reazione si esaurisca in una reazione istantanea. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello ha escluso l'esimente di cui all'art. 599, comma secondo, c.p. nei confronti di un soggetto che aveva inviato ad alcuni professori di una Universitą un plico contenente alcuni stralci del diario della moglie ed una missiva con appellativi offensivi della reputazione di quest'ultima, il tutto dopo averne scoperto il tradimento con il cognato ritenendo che i tempi intercorsi tra la scoperta della relazione (3 agosto 1999) e la diffusione del plico succitato (successivo 4 agosto) non consentissero di configurare l'immediatezza necessaria ad integrare l'esimente in questione).