(massima n. 1)
In tema di ingiuria, la causa di non punibilitā della provocazione sussiste non solo quando il fatto ingiusto altrui integra gli estremi dell'illecito civile o penale, ma anche quando esso sia lesivo di regole comunemente accettate nella civile convivenza. (Fattispecie in cui č stata ritenuta rilevante ai fini del riconoscimento della causa di non punibilitā la violazione delle regole deontologiche che devono informare i rapporti tra due avvocati).