(massima n. 1)
In tema di ingiuria, costituisce fatto ingiusto idoneo ad integrare l'esimente della provocazione la condotta dell'ingiuriato che intraprenda autonomamente l'attivitą demolitoria di un manufatto asseritamente illegittimo, invece di sollecitare l'intervento dell'autoritą, in quanto, a tal fine, la caratterizzazione di ingiustizia deve essere parametrata non gią all'ipotetica illegittimitą del comportamento di controparte, quanto piuttosto alla conformitą della condotta dell'ingiuriato alle ordinarie regole del vivere civile, le quali esigono che l'illegittimitą sia accertata ed eventualmente rimossa nelle forme di L..