(massima n. 1)
Perché il giudice possa applicare l'esimente della c.d. ritorsione di cui al primo comma dell'art. 599 c.p. è sufficiente che sussistano più ingiurie reciprocamente pronunziate, basta cioè che egli possa valutare come offesa il fatto reciproco. Non è necessaria alcuna proporzione, né assume rilevanza l'aspetto cronologico, oltretutto perché può essere dichiarato non punibile uno o entrambi degli offensori, cioè non soltanto colui che ha pronunziato l'ingiuria seconda in ordine cronologico, ma anche colui che per primo ha ingiuriato, poiché deve ravvisarsi nell'esimente in questione un caso eccezionale di rinunzia da parte dello Stato alla potestà punitiva, in quanto ciascuna offesa è considerata pena dell'altra e quindi non è più necessaria l'applicazione di una pena per ristabilire l'ordine violato. Infatti, non è giusto punire colui che ha risposto all'ingiuria in quanto egli in luogo di offendere ha punito; così come non è giusto punire colui che ha ingiuriato per primo, poiché con l'ingiuria ricevuta ha già subito una pena.