(massima n. 1)
In tema di ingiuria, l'applicazione della esimente di cui all'art. 599 c.p. č condizionata alla sola reciprocitā delle offese e non anche alla loro punibilitā, atteso che, il comportamento dell'agente viene scriminato in ragione dello stato di turbamento che l'offesa č in grado di provocare nell'uomo medio, con la conseguenza che č giuridicamente irrilevante che il comportamento di colui che ha provocato la reazione non sia assoggettabile a sanzione penale. (Fattispecie in cui le offese provenienti da un soggetto erano contenute in un atto giudiziario).