(massima n. 1)
In tema di costituzione in mora del creditore per la consegna di un immobile, qualora il destinatario di un intimazione priva della forma prescritta (art 1216 c.c.), una volta ricevuto l'atto, ne riconosce la finalitą ed il fondamento, tale riconoscimento, comportando il raggiungimento dello scopo proprio dell'atto, concorre alla formazione di una fattispecie complessa capace di produrre gli stessi effetti dell'intimazione formale regolare, in forza del principio di conservazione degli atti giuridici.