(massima n. 1)
Ai fini della validità dell'offerta reale, è necessario che essa comprenda la totalità della somma dovuta a titolo di capitali, con tutti gli accessori già certi nella loro entità, sicché è inidonea, ai fini indicati, l'offerta di una minor somma che non sia conseguenza dell'illiquidità del preteso credito, ma frutto di una sua diversa determinazione da parte del debitore, della quale costui deve subire gli effetti, una volta accertatane l'inconsistenza.