(massima n. 1)
Il domiciliatario, indicato dall'intimante in un atto stragiudiziale di diffida ad adempiere, è legittimato a ricevere la somma offerta dall'intimato, poiché deve ritenersi che l'art. 1208, n. 6 c.c., nel prescrivere che l'offerta deve essere fatta «alla persona del creditore o nel suo domicilio», si riferisca anche al domicilio eletto ai sensi dell'art. 47 stesso codice (come già espressamente previsto dall'art. 1260, n. 6 c.c. abrog.); né rileva che al momento dell'offerta il creditore sia assente, richiedendosi in tal caso la debita notifica del processo verbale dell'offerta, nelle forme previste per la citazione, ai sensi dell'art. 74 comma terzo disp. att. c.c.