(massima n. 1)
Nelle obbligazioni che hanno ad oggetto la prestazione di una somma di danaro l'offerta reale al creditore č inserita in un procedimento le cui fasi sono rappresentate dalla verbalizzazione dell'offerta, compiuta da un pubblico ufficiale a ciō autorizzato, e dalla notificazione di questo verbale al creditore assente alla verbalizzazione e la mancata osservanza di uno di questi elementi comporta l'invaliditā dell'offerta. Pertanto, quando a determinati fini (nella specie, esercizio del riscatto agrario) il pagamento del prezzo mediante offerta reale deve avvenire entro un termine determinato, č necessario che entro questo termine siano compiute tutte le formalitā attraverso le quali l'offerta si completa, e cioč la verbalizzazione dell'offerta e la notificazione del verbale al creditore assente.