Cassazione civileSez. IIsentenza n. 2654del 23 febbraio 2001
(1 massima)
(massima n. 1)
La norma di cui all'art. 1208, primo comma, c.c. subordina la validità dell'offerta reale alla circostanza che la stessa ricomprenda la totalità della «somma» dovuta e tale espressione non può che essere riferibile al denaro contante.