(massima n. 1)
Il delitto di lesioni colpose, per effetto dell'art. 92 della L. 4 novembre 1981, n. 689, è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo cpv., limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale. Di conseguenza, in mancanza di querela, non può essere iniziata l'azione penale per lesioni colpose conseguenti ad incidente stradale, neppure nel caso in cui si proceda d'ufficio per il delitto di omicidio colposo, in danno di altra parte offesa, seguito allo stesso incidente.