(massima n. 1)
L'ultimo comma dell'art. 590 c.p., novellato dall'art. 92 L. 24 novembre 1981, n. 689, ai fini della perseguibilitā d'ufficio, annovera le lesioni commesse con violazione delle norme antinfortunistiche, delle norme relative all'igiene sul lavoro o determinanti malattie professionali; il terzo comma dell'articolo contempla come aggravante solo la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Dal rapporto tra tali commi si deduce che non č consentito.