(massima n. 1)
Per la configurazione dell'aggravante di cui al terzo comma dell'art. 590 c.p., non occorre che sia integrata la violazione di norme specifiche dettate per prevenire infortuni sul lavoro, essendo sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa della omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti imposti all'imprenditore dall'art. 2087 c.c. ai fini della pił efficace tutela della integritą fisica del lavoratore.