(massima n. 1)
Poiché, a norma dell'art. 1208, n. 1 c.c., l'offerta reale deve essere compiuta in favore del creditore o di chi «ha la facoltà di ricevere per lui» in caso di diritto di credito spettante ad una persona giuridica, il pagamento deve essere necessariamente ricevuto da colui che ne abbia il potere in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, poiché solo tale persona può impegnare con il suo comportamento la persona giuridica o l'associazione che rappresenta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva ritenuto irrituale l'offerta formale di pagamento effettuata ad un'impiegata della società, non incaricata di ricevere le notifiche ai sensi dell'art. 145 c.p.c., la quale poteva essere considerata solo come persona addetta alla sede).