(massima n. 1)
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, qualora il lavoratore presti la propria attività in esecuzione di un contratto d'appalto o di un contratto d'opera, non per questo viene meno la responsabilità del committente per gli infortuni subiti dal medesimo, atteso che il committente è esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica esclusivamente con riguardo ai rischi specifici delle attività proprie dell'appaltatore o del prestatore d'opera. (Fattispecie in cui è stata affermata la responsabilità del committente per la mancata predisposizione nel cantiere, in cui era stato chiamato a prestare la propria attività il lavoratore autonomo infortunatosi, di un parapetto idoneo ad evitare cadute a chi operava in altezza).