(massima n. 1)
Nei procedimenti per reati colposi, quando nel capo di imputazione siano stati contestati elementi generici e specifici di colpa, non sussiste violazione del principio di correlazione tra sentenza ed accusa mossa nel caso in cui il giudice abbia affermato la responsabilitā del prevenuto per un'ipotesi di colpa diversa da quella di colpa specifica contestata ma rientrante in quella di colpa generica. Ed infatti, il riferimento alla colpa generica, anche se seguito dall'indicazione di un determinato, specifico profilo di colpa, evidenzia che la contestazione riguarda la condotta dell'imputato globalmente considerata sicché questi č in grado di difendersi relativamente a tutti gli aspetti del comportamento tenuto in occasione dell'evento di cui č chiamato a rispondere, indipendentemente dalla specifica norma che si assume violata. (Nella fattispecie, relativa al reato di lesioni colpose gravi in danno di un lavoratore, l'imputato aveva dedotto con il ricorso per cassazione la mancata corrispondenza tra l'accusa contestata e la decisione di merito per essere stata l'affermazione di responsabilitā nei suoi confronti fondata sulla violazione dell'art. 4 del D.P.R. n. 547 del 1955, che non gli era stata contestata, essendogli stati rimproverati altri specifici profili di colpa).