(massima n. 1)
L'assistente di piscina, comunemente detto bagnino, ove operi in struttura privata, altrimenti non regolamentata nelle attribuzioni connesse al suo ruolo, escluso qualsiasi potere-dovere di proibizione e intervento coattivo ovvero di ammonimento, in relazione alla normale fruizione del servizio, nel civile rispetto delle persone e della integrità della struttura, ha dovere di massima vigilanza e di pronto intervento in relazione a situazioni di concreto pericolo che, comunque, coinvolgano i fruitori del servizio, anche qualora radicate in comportamenti imprudenti o negligenti del cliente. Pertanto, il bagnino può essere chiamato a rispondere della morte di un giovane bagnante, colpito da anossia cerebrale in seguito ad eccesso nel nuoto in apnea, solo se omise di vigilare con massima attenzione e di intervenire tempestivamente al manifestarsi dei sintomi del pericolo; non già, per non avere impedito acché il bagnante praticasse (ovvero per non avere ammonito a non praticare) tale genere di nuoto.