(massima n. 1)
Il gestore contitolare di un albergo ha l'obbligo di verificare, prima di consentirne l'uso, che lo scaldabagno fonte potenziale di pericolo per il quale vige una specifica normativa atta a limitarne l'insorgenza, prevista dalla L. 6 dicembre 1971, n. 1083 non costituisca insidia per i frequentatori del locale. Né tale obbligo viene meno per effetto dell'intervento, nelle operazioni di installazione, del contitolare dell'esercizio, a tanto delegato, in quanto tale contegno abdicativo, in relazione alla specifica normativa antinfortunistica, integra negligenza rilevante pur in ipotesi di cooperazione colposa. (Fattispecie in tema di omicidio colposo a carico di contitolari di albergo in cui un cliente, intento a fare la doccia, moriva per esalazione di ossido di carbonio).