(massima n. 1)
In materia di infortuni sul lavoro, il cancello di chiusura di uno dei depositi di uno stabilimento rientra nella generale previsione dell'art. 374 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, concernente l'obbligo di mantenimento in buono stato di stabilità, conservazione ed efficienza, esteso a ricomprendere gli edifici, le opere, i servizi, gli impianti, le macchine, gli apparecchi, le attrezzature, gli strumenti e gli apprestamenti di difesa, al fine della «necessità» della sicurezza del lavoro perseguita con lo strumento normativo in esame. (Fattispecie in tema di omicidio colposo in danno di un operaio rimasto schiacciato sotto un cancello di ferro che chiudeva l'ingresso ad un deposito di ghisa).