(massima n. 1)
Ai fini della responsabilità per colpa professionale del medico, deve essere considerato obbligatorio un intervento terapeutico che, pur avendo scarse probabilità di successo, non è comunque dannoso per il paziente. Tuttavia dalla doverosità dell'intervento non si può far derivare la necessaria imputazione dell'evento dannoso, dovendosi accertare la sussistenza del nesso di causalità tra l'omissione addebitata all'imputato e l'evento. (Fattispecie di annullamento con rinvio della sentenza di merito per omessa motivazione sul punto relativo al nesso di causalità tra l'applicazione di una sonda nasale per effettuare lo svuotamento gastrico ed il decesso della paziente avvenuto a seguito di sommersione interna per reflusso di materiale alimentare).