(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui la prestazione del debitore abbia per oggetto denaro, gli effetti della mora del creditore - compreso fra questi l'obbligo del risarcimento dei danni - si verificano dal giorno dell'offerta, che, a seconda dei casi, deve essere reale o per intimazione, ma che č necessaria in ogni caso, anche in quello in cui la consegna deve avvenire al domicilio del creditore, ossia anche quando a costituire in mora il debitore altro non occorre (in base al principio dies interpellat pro homine) che la scadenza del termine.