(massima n. 1)
L'ostetrica, che abbia sotto la propria assistenza e controllo una partoriente, deve sollecitare tempestivamente l'intervento del medico appena emergano fattori di rischio per la madre e comunque in ogni caso di sofferenza fetale. (Nella fattispecie, relativa ad omicidio colposo del nascituro, la Corte ha affermato la responsabilitą dell'ostetrica la quale, quantunque il monitoraggio cardiotocografico della paziente indicasse una progressiva sofferenza fetale, aveva ritardato di avvertire i sanitari con la conseguenza del decesso del feto.